Carte d' identità

E' stato soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d'identità, precedentemente fissato in anni quindici.
E' previsto che la carta d'identità ai minori di anni tre abbia una validità di tre anni, mentre quella rilasciata in età compresa tra i tre ed i diciotto anni avrà una validità di anni cinque.
Per i maggiori di anni diciotto la validità è confermata in anni dieci. 

I cittadini italiani residenti e non a Lagosanto, devono presentarsi personalmente per la richiesta di rilascio, allo sportello dell'Ufficio Anagrafe negli orari d'apertura al pubblico.
La carta d'identità ha validità di 10 anni dalla data del rilascio.
Essa viene rilasciata ai cittadini residenti, di norma, in tempo reale.
Per i non residenti i tempi di consegna dipendono dal periodo occorrente per il rilascio dell nullaosta da parte del Comune di residenza.
I cittadini italiani residenti all'estero devono recarsi personalmente all'Ufficio Anagrafe.

STRANIERI RESIDENTI
I cittadini stranieri residenti a Lagosanto possono ottenere, con le stesse modalità dei cittadini italiani residenti, una carta d'identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio, detto documento ha la validità del permesso di soggiorno. Il cittadino straniero che intende fruirne dovrà sempre esibire la carta d'identità unitamente al permesso di soggiorno.
 
VALIDITA' PER L'ESPATRIO
Per i maggiorenni la carta d'identità è valida per l'espatrio purchè gli stessi dichiarino di non trovarsi nelle particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto.
Per i minorenni (dai 15 ai 18 anni) la carta d'identità può essere resa valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori.

ESPATRIO DI MINORI
Per i minori non occorre l'autorizzazione del giudice tutelare per il rilascio di passaporto o di altro documneto valido per l'espatrio se:
a) vi è il consenso di entrambi i genitori, legittimi o naturali, sia che convivano, sia che non convivano, sia che siano separati o divorziati;
b) vi è il consenso del tutore
c) vi è il consenso di un solo genitore, quando l'altro sia deceduto, ovvero quando un solo genitore naturale abbia riconosciuto il minore.
Per i genitori non occorre l'autorizzazione del giudice tutelare all'espatrio soltanto quando l'altro coniuge legittimo, e residente nel territorio italiano, abbia dato preventivamente il consenso.

RINNOVO, SOSTITUZIONE PER SMARRIMENTO FURTO O DETERIORAMENTO
In caso di smarrimento o furto della Carta d'Identità, si può richiederne una nuova allo sportello dell'Ufficio Anagrafe.
Per ottenerla occorre presentare, oltre alla documentazione richiesta per il rilascio, anche la denuncia di smarrimento o di furto. Si rammenta che per presentare la suddetta denuncia all'Autorità competente (Carabinieri) occorre conoscere il numero della carta d'identità smarrita o derubata, che risulta agli atti dell'Ufficio Anagrafe.
Nel caso di smarrimento di carta d'identità scaduta non è necessario farne denuncia, la prassi è la stessa che si richiede per un rinnovo.

REQUISITI DEL RICHIEDENTE
Avere compiuto i 15 anni

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Nuova Carta
  • Un valido documento di riconoscimento (in mancanza del quale, occorre la presenza di due testimoni muniti di valido documento di identità);
  • Tre fotografie recenti a mezzo busto, senza cappello.
Rinnovo
  • Vecchia carta d'identità, scaduta o da sostituire
  • Tre fotografie a mezzo busto, senza cappello
Smarrimento o furto
  • Un valido documento di riconoscimento (in mancanza del quale, occorre la presenza di due testimoni muniti di valido documento di identità);
  • Tre fotografie recenti a mezzo busto, senza cappello.
  • Denuncia di furto o smarrimento rilasciata dall'Autorità competente (Carabinieri)
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