CONCESSIONE CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI

Pubblicata il 30/01/2020

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI
(legge 9 gennaio 1989, n. 13 e D.G.R. n. 171 del 17 febbraio 2014)

Si informa la cittadinanza che per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e D.G.R. n. 171 del 17 febbraio 2014, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di seguito specificate. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio o al portatore di handicap.
Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a € 2.582,28; è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da € 2.582,29 a € 12.911,42 e altresì di un ulteriore cinque per cento per costi da € 12.911,43 a € 51.645,69.
Hanno diritto ai contributi i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.
GLI INTERESSATI DEBBONO PRESENTARE DOMANDA IN BOLLO AL COMUNE IN CUI È SITO L’IMMOBILE CON INDICAZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE E DELLA SPESA PREVISTA ENTRO IL 1° MARZO 2020.

Alla domanda devono essere allegati:
1. certificato medico in carta libera;
oppure
2. certificato A.S.L. o di altra commissione pubblica (anche in copia autenticata oppure in fotocopia con dichiarazione sostitutiva che ne attesta la conformità all’originale) attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione;
3. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (esente da bollo), sottoscritta dal richiedente;
4. copia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità;
5. fotocopia del verbale di assemblea del condominio (da allegare solo nel caso in cui le barriere da eliminare siano presenti in parti comuni del condominio);
6. benestare del proprietario dell’immobile in carta semplice (da allegare solo nel caso di alloggio occupato in qualità di affittuario).

Il Comune, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette alla Regione.
La Regione ripartisce la somma assegnata tra i Comuni richiedenti.
Il Sindaco, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite al Comune, assegna i contributi agli interessati che ne hanno fatto richiesta.
Nell’ipotesi in cui le somme attribuite al Comune non siano sufficienti a coprire l’intero fabbisogno, il Sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalla competente Azienda U.S.L. e, in subordine, tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.
I contributi sono erogati entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.

Per saperne di più:

https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/fondo-barriere

http://www.retecaad.it/normativa/181

 

Allegati

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Allegato 2019_01_30_URB_750 bando 2020.pdf.p7m 44.13 KB
Allegato 2019_01_30_URB_750 bando 2020.pdf 41.27 KB
Allegato Modello domanda contributo.pdf 983.33 KB

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