Modulistica PdC - Permesso di Costruire

Denominazione del procedimento:
PdC – Permesso di Costruire - art. 17 della L.R. n. 15 del 2013:
a) gli interventi di nuova costruzione con esclusione di quelli soggetti a SCIA, di cui all'articolo 13, lettera m);
b) abrogata.
c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica.
 
Modulistica PdC e documenti da allegare:
Documenti da allegare alla richiesta: 
  • Modulistica ufficiale Regionale
  • Modulo 1 – Titolo edilizio o istanza CdS
  • Modulo 2 – Relazione tecnica di asseverazione
  • Allegato “Asseverazione degli altri tecnici incaricati”
  • Procura speciale per l’invio telematico con allegati i documenti di riconoscimento sia del delegato sia del delegante in modo leggibile;
  • Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori;
  • Fotocopia dei documenti d’identità del titolare e dei comproprietari;
  • Allegato “Altri dati di localizzazione dell’intervento” (Obbligatorio se l’istanza si riferisce ad unità immobiliari/edifici aventi ulteriori indicazioni toponomastiche e catastale)
  • Relazione sintetica sulle ragioni di interesse pubblico per le quali si richiede la deroga (In caso di PdC in deroga, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 15/2013)
  • Allegato “Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese”; (Se l’intervento è presentato da più soggetti)
  • Autocertificazione antimafia (nella comunicazione di inizio lavori per importo superiore a 150.000 euro)
  • Allegato “Dati geometrici di altri immobili/edifici” (Se l’intervento e la relativa asseverazione si riferiscono a più unità immobiliari/edifici)
  • Ricevuta di versamento dei diritti ai sensi della DIRITTI E RIMBORSI Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 19/12/2019, in vigore dal 01/01/2020;
  • Ricevuta di versamento del contributo di costruzione ai sensi della delibera n. 186/2018 di Assemblea Legislativa in vigore dall’11 gennaio 2019
  • (art. 20 della L.R. n. 23 del 2004;
  • Prospetto di calcolo del contributo di costruzione;
  • Prospetto di calcolo di monetizzazioni di dotazioni territoriali (Se la realizzazione dell’intervento è subordinata al reperimento di dotazioni territoriali di cui è tuttavia ammessa la monetizzazione)
  • Precedenti edilizi forniti al progettista dal titolare anche a seguito di accesso agli atti (art. 27 della LR 15/2013 e art. 22 e seguenti della L. 241/1990)
  • Ricevuta del versamento di sanzione pecuniaria per abuso edilizio;
  • Elaborato progettuale in pdf e in formato dwf, ove previsto (stato assentito, ovvero legittimo, stato di progetto e stato comparativo);
  • Relazione tecnica descrittiva dell’intervento oggetto dell’istanza;
  • Documentazione fotografica dello stato di fatto;
  • Planimetria generale dello stato dei luoghi e delle aree attigue;
  • Nel caso l’intervento interessi un condominio, per le opere sulle parti comuni è obbligatoria la delega dell'amministratore di condominio al tecnico incaricato.
  • Titolo di possesso dell’immobile
  • Visura catastale ed estratto di mappa;
  • MUR A.1-D.1 – Asseverazione da allegare al titolo edilizio;
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/sismica/lr-19-2008-norme-per-la-riduzione-del-rischio-sismico/modulistica-unificata-regionale-mur-1/2021-mur-a1-d1-asseverazione-allegare-titolo-edilizio-rev-marzo/view
  • Modello ISTAT [Per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione (conservativa) con ampliamento di volume di fabbricato esistente (art. 7 d. Lgs. n. 322/1989)]
  • Elaborati relativi al superamento delle barriere architettoniche:
  1. relazione tecnica
  2. elaborati grafici
  • Progetto degli impianti tecnologici, ai sensi della normativa di settore (idrico, termico, elettrico, acustico etc.);
  • Relazione tecnica sui consumi energetici e relativa documentazione allegata (in conformità alle indicazioni di cui alla DGR 1715/2016 - Allegato 4)
  • Relazione tecnica redatta secondo lo schema di cui all’Allegato 4 alla DAL 156/2008
  • Documentazione di impatto acustico (redatta ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 3, della L.R. 15 del 2001 e DGR 673 del 2004)
  • Documentazione di impatto acustico (redatta ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 3, della L.R. 15 del 2001 e DGR 673 del 2004) e/o documentazione di valutazione previsionale di clima acustico (redatta ai sensi dell’art. 10, comma 2, della L.R. 15 del 2001 e della DGR 673 del 2004);
  • Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in conformità al Modulo 6 del DPR n. 120/2017 e/o Progetto di riutilizzo;
  • Documentazione necessaria per la valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco e/o Documentazione necessaria all’ottenimento della deroga;
  • Piano di lavoro di demolizione o rimozione dell’amianto da sottoporre all’organo di vigilanza;
  • Documentazione tecnica per opere strutturali prive di rilevanza per la pubblica incolumità a fini sismici (IPRIPI);
  • Documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione sismica e/o documentazione necessaria per il deposito del progetto strutturale si riporta alla sezione SISMICA
  • Documentazione necessaria per la presentazione di altre comunicazioni, segnalazioni o altre istanze;
  • Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso obbligatori ai sensi delle normative di settore;
  • Documentazione completa degli impianti che si intendono istallare con relative schede tecniche ed elaborati, relazioni di calcolo ai sensi della normativa vigenti;
 
PdC IN ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ art. 17 della L.R. n. 23 del 2004:
Versamento delle sanzioni nel caso di PdC in accertamento di conformità art. 17, comma 3 dell’art.18 della L.R. 21 ottobre 2004, n. 23.
 
  • Dichiarazione del professionista abilitato che attesti, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, le necessarie conformità.
  • Dichiarazione del professionista abilitato che attesti, la conformità delle opere da sanare con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione delle medesime opere;
Si ricorda l’art. 8, comma 3 della L.R. 21 ottobre 2004, n.23 Nel caso in cui il titolo abilitativo contenga dichiarazioni non veritiere del progettista necessarie ai fini del conseguimento del titolo stesso, l'amministrazione comunale ne dà notizia all'Autorità giudiziaria, al progettista nonché al competente Ordine professionale, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari” e all’art. 8, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2004, n.23 “Il titolare del titolo abilitativo, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nella presente legge, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, alle prescrizioni e alle modalità esecutive stabilite dal titolo abilitativo. Essi sono, altresì, tenuti solidalmente al pagamento delle sanzioni pecuniarie e alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso o che l'abuso sia stato realizzato dopo la consegna dell'immobile”.
 
SISMICA ai sensi dell’art. 94-bis dello stesso DPR avvenuta con il DM 30 aprile 2020 e dell’approvazione della DGR 1814 del 2020
 
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/sismica/lr-19-2008-norme-per-la-riduzione-del-rischio-sismico/modulistica-unificata-regionale-mur-1
 
* I versamenti possono essere eseguiti con:
- BONIFICO BANCARIO presso BANCA INTESA SANPAOLO Filiale 68141 con accredito su C/C n.0046005 intestato a "COMUNE DI LAGOSANTO" - IBAN n. IT 77 C030 6923 5051 0000 0046 005;
- Versamento su C/C POSTALE n. 13178447 intestato a "COMUNE DI LAGOSANTO - Servizio Tesoreria".
L’omesso pagamento dei diritti e/o dell’oblazione e/o del contributo di costruzione in difformità dalla normativa vigente nella Regione Emilia Romagna comporta automaticamente l'archiviazione dell'istanza.  Si dovrà quindi procedere alla presentazione di una nuova istanza, per la quale sarà avviata una nuova istruttoria.
 
La documentazione da allegare va presentata singolarmente e non in formato compresso (zip, rar, etc.), il formato pdf deve essere in formato PDF/A.

N.B.: nel caso di inoltro senza gli elementi essenziali di cui sopra e prevista dalla normativa di settore, l’istanza è automaticamente archiviata e annullata, dopo l'archiviazione di un'istanza non sarà più possibile riattivare l'istruttoria sospesa. Si dovrà quindi procedere alla presentazione di una nuova istanza, per la quale sarà avviata una nuova istruttoria.

L’istanza deve essere presentata da un Tecnico abilitato, firmata digitalmente e completa di tutti gli allegati, e devono essere inviati tramite: Fine lavori della PdC
·         MODULO 3 - Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità
 
Per informazioni rivolgersi al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Edilizia Urbanistica
Ing. Simone Monari,              con email simone.monari@comune.lagosanto.fe.it
Arch. Adriana Cosentini,        con email adriana.cosentini@comune.lagosanto.fe.it
Tel. 0532 899211dal lunedì – mercoledì - venerdì: dalle 9,00 alle 12,00;
Previo appuntamento il martedì e il giovedì.
 
Iter e conclusione del procedimento L.R. n. 15 del 2013:
art. 18 comma 4 - L'incompletezza della documentazione essenziale di cui al comma 1, determina l'improcedibilità della domanda, che viene comunicata all'interessato entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda stessa.  
art. 18 comma 5 - Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisendo i prescritti pareri dagli uffici comunali. Il responsabile del procedimento acquisisce altresì il parere della Commissione di cui all'articolo 6, prescindendo comunque dallo stesso qualora non venga reso entro il medesimo termine di sessanta giorni. Acquisiti tali atti, formula una proposta di provvedimento, corredata da una relazione.
art. 18 comma 6 - Qualora il responsabile del procedimento, nello stesso termine di sessanta giorni, ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti la necessità di modeste modifiche, anche sulla base del parere della Commissione di cui all'articolo 6, per l'adeguamento del progetto alla disciplina vigente, può convocare l'interessato per concordare, in un apposito verbale, i tempi e le modalità di modifica del progetto.
art. 18 comma 7 - Il termine di sessanta giorni resta sospeso fino alla presentazione della documentazione concordata.
art. 18 comma 12 - Entro il medesimo termine perentorio di quindici giorni dalla presentazione della proposta di provvedimento di cui al comma 5, lo sportello unico comunica ai richiedenti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, indicando, ove possibile, le modifiche al progetto necessarie ai fini di conformare l'intervento alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3. Entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti, e le modifiche al progetto che consentano di conformare l'intervento secondo le indicazioni comunali. La comunicazione di cui al primo periodo sospende il termine di conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni e delle eventuali modifiche progettuali o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine massimo per la loro presentazione. Qualora gli interessati abbiano presentato osservazioni e eventuali modifiche progettuali, il provvedimento di diniego deve indicare, oltre ai motivi che ostano all'accoglimento della domanda, precedentemente comunicati, le ragioni per le quali gli stessi non sono stati superati dalle osservazioni e dalle eventuali modifiche progettuali presentate. Il provvedimento di diniego deve altresì indicare, se ve ne sono, i motivi ostativi ulteriori che sono emersi in conseguenza delle osservazioni e delle eventuali modifiche progettuali presentate. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento di diniego, trova applicazione quanto disposto dall'art. 10 bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 241 del 1990.
 
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale:
Entro 30 giorni ricorso al T.A.R. di Bologna ovvero ricorso al Difensore Civico competente territorialmente, per il riesame della richiesta.
 
 
VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA E SANZIONI:
I Comuni, anche in forma associata, esercitano la vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, anche attraverso i controlli svolti per la formazione dei titoli abilitativi e per la certificazione della conformità edilizia e agibilità, per assicurare la rispondenza degli interventi alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi, nonché alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. (Art. 2 della L.R. del 21 ottobre 2004, n. 23)

  
Potere sostitutivo in caso di inerzia:
Segretario Generale dell'Ente ai sensi della norma vigente, tramite l'invio di specifica richiesta in carta semplice, firmata, da inviare per posta ordinaria al Comune di Lagosanto - Piazza 1° Maggio 1 - 44023 Lagosanto (FE) o consegnata direttamente al Segretario Generale oppure, con firma digitale, inviata tramite Casella di Posta certificata (PEC) al seguente indirizzo  comune.lagosanto@cert.comune.lagosanto.fe.it;
 
 
Fonti normative:
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