IMU

IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2019
Con la conversione in Legge n. 58/2019 del D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita) sono state introdotte le seguenti novità riguardo la dichiarazione IMU ministeriale:

  1. il termine di presentazione della dichiarazione è posticipato dal 30 giugno al 31 dicembre;
  2. slitta al 31 dicembre 2019 anche il termine per poter adempiere al tardivo versamento IMU, per l'anno 2018, la cui scadenza è legata a quella della dichiarazione di imposta, adottando il ravvedimento operoso;
  3. soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU nei seguenti casi:
  • abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti di primo grado per le quali è prevista una riduzione della base imponibile IMU al 50%
  • immobili locati a canone concordato per i quali è prevista una riduzione della base imponibile IMU nella misura del 25%
Per le agevolazioni relative alle aliquote, previste dal regolamento comunale, permane comunque l'obbligo di presentare la comunicazione IMU-TASI per poter usufruire dell'aliquota agevolata


Informativa per il calcolo ed il versamento per l'anno 2019

Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011 (c.d. “Decreto Monti”) e successive modifiche e integrazioni è disciplinata l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU). Il comma 703 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

A decorrere dall''anno 2014, oltre alle fattispecie di cui all'art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, sono esenti dall'imposta:

  • l'abitazione principale (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze;
  • alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  • alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  • i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n° 201/2011, classificati nella categoria catastale D10, ovvero in altre categorie purché dal certificato catastale risulti apposita annotazione di ruralità;
  • i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  • l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

A decorrere dall'anno 2015 l'IMU non si applica altresì (in quanto equiparate per legge all'abitazione principale):

  • una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
  • sull'unita' immobiliare di cui sopra, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

A decorrere dall'anno 2016 sono state introdotte le seguenti novità:

Esclusione dall'IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004 n. 99 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Immobili concessi in Comodato – Dal 1^ gennaio 2016 la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Risoluzione 1/DF del 17/02/2016 e alla nota n. 8876 del 08/04/2016 del Ministero delle Finanze.

Fac-simile contratto di comodato d'uso gratuito e relative istruzioni per la compilazione e registrazione.

Versamenti IMU anno 2019:

ACCONTO ENTRO IL 17/06/2019

SALDO ENTRO IL 16/12/2019

Il versamento viene effettuato con modello F24.

Le aliquote deliberate per l'anno 2019, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2018:

aliquota abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente ai fabbricati di lusso delle categorie A/1, A/8 e A/9 - Detrazione €. 200,00  0,5%
aliquota terreni agricoli non condotti direttamente, aree edificabili e altri fabbricati diversi da quelli indicati sopra  1,06%







Versamenti minimi:
L'imposta non deve essere versata se uguale o inferiore a euro 12,00; tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

Codici da utilizzare per il versamento:

Codice Ente: E410

Codici tributo:
3912: IMU Abitazione principale e pertinenze Comune (solo categorie catastali A/1-A/8-A/9)
3914: IMU Terreni agricoli Comune
3916: IMU Aree fabbricabili Comune
3918: IMU Altri fabbricati Comune (escluse categorie catastali D)
3925: IMU Fabbricati gruppo catastale D - Quota Stato
3930: IMU Fabbricati gruppo catastale D - Quota Comune

Fabbricati di categoria D:
E' riservato allo Stato esclusivamente il gettito dell'IMU, calcolato ad aliquota 7,6 per mille, degli immobili a uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D. Al Comune è riservata la differenza d'imposta calcolata applicando l'aliquota desunta dalla differenza tra l'aliquota vigente deliberata dal Comune ed il 7,6 per mille riservato allo Stato. Per i fabbricati censiti in categoria D/10 e rurali in quanto strumentali all'attività agricola, il versamento dell’IMU non deve essere effettuato, in quanto esenti dall’imposta e assoggettati alla TASI.


CARATTERISTICHE DELL'IMPOSTA
Presupposto impositivo
L'imposta, è dovuta per il possesso di:
- fabbricati (eccetto fabbricati rurali strumentali e abitazioni principali (a meno che non rientrino in categoria A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze);
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli non condotti direttamente

Detrazione per abitazione principale
Per l'abitazione principale, accatastate nelle sole categorie A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze, è prevista una detrazione di euro 200,00 per il periodo durante il quale si protrae tale destinazione; inoltre, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica.

Soggetti passivi
Sono soggetti passivi dell'IMU:
- Il proprietario di immobili, inclusi i terreni non condotti direttamente e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- Il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi , superficie sugli immobili;
- L'ex coniuge assegnatario della casa coniugale (per le sole abitazioni accatastate in categoria catastale A/1, A/8, A/9), in quanto titolare del diritto di abitazione sulla stessa; - Il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- Il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali.

La base imponibile
La base imponibile su cui viene calcolata l'IMU è costituita dal valore dell'immobile:

  • Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
160 A (escluso A/10) – C/2 – C/6 – C/7
140 B – C/3 – C/4 – C/5
80 D/5 – A/10
65 D (escluso D/5)
55 C/1

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Vedasi Regolamento Imposta Unica Comunale IUC IMU approvato con deliberazione di C.C.n. 8 del 09/04/14 e successivamente integrato e modificato con atti n. 13 del 21/03/16 e 19 del 27/03/17.

  • Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135;
  • Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° Gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. A tale riguardo si rinvia alla valutazione delle aree edificabili del territorio di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 19.11/2014 (da utilizzare a titolo orientativo da parte dei contribuenti per la determinazione dell’IMU, nel caso in cui non esistano altri elementi di valutazione, quali, atti di transazione, perizie giurate, stime asseverate, ecc.).

 

Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nelle previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.


DICHIARAZIONE IMU
I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto di cui all'art. 9, co. 6, del D.Lgs. n. 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano altre variazioni.

All’interno del link “CALCOLO IMU TASI” nella parte sinistra sotto la voce “imposta unica comunale” è presente il modello di dichiarazione IMU e le relative istruzioni per la compilazione.

E’ possibile effettuare on-line il calcolo dell’imposta: “CALCOLO IMU TASI”


Per chiarimenti l’ufficio tributi è a disposizione mediante i seguenti contatti:

E-mail: barbara.bigoni@comune.lagosanto.fe.it

Telefono: 0533 909526 Sig.ra Bigoni Barbara

Giorni e orari apertura al pubblico:

martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00

in orari diversi si prega di contattare l'ufficio per un eventuale appuntamento.

 

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