Sono esentati dall’obbligo di iscrizione all’Anagrafe Canina i cani di proprietà delle forze armate, i cani allevati o detenuti a scopo di commercio in impianti e strutture autorizzati.
Sono esentati dall’identificazione, mediante tatuaggio, i cani già tatuati per effetto dell’iscrizione ai libri genealogici di razza.
In caso di smarrimento o sottrazione di un cane il proprietario deve effettuarne segnalazione entro 3 giorni al Comune competente.
I proprietari sono tenuti a denunciare al Comune interessato, entro 15 giorni, la cessazione definitiva o la morte dell’animale, nonché eventuali cambiamenti di residenza.
L’iscrizione all’Anagrafe Canina nel nuovo Comune di residenza non comporta la modifica del codice di riconoscimento già tatuato.
SANZIONI
Chiunque abbandona cani è punito con sanzione amministrativa. Sono equiparati all’abbandono: il mancato ritiro dei cani ritrovati e catturati trasferiti alle strutture di ricovero per la custodia temporanea, la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà, la mancanza palese di custodia degli animali posseduti.
Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’Anagrafe Canina è punito con sanzione amministrativa.
Chiunque avendo iscritto il cane all’Anagrafe Canina omette di sottoporlo al tatuaggio è punito con sanzione amministrativa.
MODULI DI ISCRIZIONE
Il proprietario del cane che intende iscrivere il proprio animale all’Anagrafe Canina del Comune di residenza, ritira apposito modulo presso un veterinario o presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.
Pagina aggiornata il 25/05/2024