L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° Gennaio 2012 agli Uffici comunali è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (Inps, Agenzia Entrate, scuole, ecc..) ed ai privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.).
I certificati rilasciati dagli Uffici comunali relativi a stati, qualità personali e fatti sono quindi validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e sarà espressamente indicato, nei certificati stessi, che non possono essere utilizzati nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
Pertanto gli Uffici comunali di Anagrafe e Stato Civile possono rilasciare i certificati soltanto se diretti ad un privato. Ciò comporta che per i certificati dell’Anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, etc.) è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo di E. 14,62 (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia E. 0,26 per ciascun documento.
Le novità sul certificato sono le seguenti:
1. | E’ valido e dunque può essere utilmente presentato soltanto nell’ambito di rapporti tra privati, NON per un qualsiasi ufficio pubblico; |
2. | Gli uffici pubblici e quelli dei gestori di pubblici servizi lavorano unicamente con le autocertificazioni, anzi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni; |
3. | Su ogni certificato richiesto/rilasciato va apposta, a pena di NULLITÀ, la seguente dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. |
Si precisa inoltre che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private quali: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, Poste Italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445) che acconsentano all’utilizzo delle stesse.
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non è dovuto il pagamento di alcuna imposta di bollo o diritto di segreteria e non è necessaria l’autenticazione della firma.
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non è dovuto il pagamento di alcuna imposta di bollo o diritto di segreteria e non è necessaria l’autenticazione della firma.
Comune di Lagosanto
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Pagina aggiornata il 27/05/2024