Informativa IMU 2024

(I.M.U.) Anno 2023 (art. 1, commi 738-783, legge 160/2019)

IMU - Conferma Aliquote anno 2024
(Pubblicata in data 16/01/2024 sul portale del MEF)

ALIQUOTE IMU 2024: sono state confermate le stesse aliquote dell’anno 2023

PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA (commi 740-741) è il possesso di immobili, fatta eccezione per l’abitazione principale o assimilata, non di lusso, e le relative pertinenze .
Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto in catasto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenza si intendono gli immobili accatastati nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Sono considerate assimilate all’abitazione principale:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della
dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (in caso di più unità immobiliari, l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare).
- in caso di separazione dei coniugi, l’esenzione (per assimilazione all’abitazione principale) è prevista esclusivamente per la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice.
 
E’ assogettabile all’imposta, secondo le definizioni fornite dal comma 741:
FABBRICATO: unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante dello stesso l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purchè accatastata unitariamente.
AREA FABBRICABILE: La definizione fornita dalla legge 160/2019 rinvia all’applicazione dell’art. 36, comma 2, del d.l. 223/2006, in base al quale “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”. Sono esclusi i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali viene svolta attività agricola.
TERRENO AGRICOLO: si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. Sono esenti dall'IMU i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

SOGGETTO PASSIVO (comma 743): è il possessore di immobili, intendendosi per tale il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
In presenza di piu' soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno e' titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. Per effetto di ciò, nel caso di area edificabile in comproprietà, utilizzata come terreno agricolo, con un unico soggetto con qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo, non è più possibile estendere a tutti i comproprietari le agevolazioni previste per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli. In caso di comproprietà di un’area edificabile, solamente i coltivatori diretti e IAP che esercitano l’attività e conducono il fondo possono corrispondere l’imposta come terreno agricolo.
 
BASE IMPONIBILE (commi 745-746): Base imponibile dell'imposta è costituita dal  valore degli immobili, determinato a seconda della tipologia di immobile.
Per i fabbricati iscritti in Catasto il valore è costituito dalla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per i valori:
 
Gruppo catastale A (esclusa cat. A/10) - Cat. C/2, C/6 e C/7   160
Gruppo catastale B - Cat. C/3, C/4 e C/5  140
Cat. D/5 80
Cat. A/10  80
Gruppo catastale D (esclusa cat. D/5)  65
Cat. C/1  55
Per le Aree fabbricabili il valore è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici.
Per i terreni agricoli il valore è ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

RIDUZIONE PER IMMOBILI INAGIBILI

  1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
  2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. A titolo esemplificativo, il fabbricato può ritenersi inagibile ove ricorranno a titolo esemplificativo le seguenti condizioni di fatiscenza sopravvenuta quali:
  • fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell’edificio;
  • strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  • strutture di collegamento e strutture verticali con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  • edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
  1. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili.
  2. Lo stato di inagibilità può essere accertato:
    1. da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
    2. da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.La relazione del tecnico deve essere allegata alla dichiarazione.
  3. La riduzione per inagibilità ha decorrenza dalla data in cui è certificata la predetta condizione da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale.

RIDUZIONE PER COMODATI IN USO GRATUITO

La base imponibile per le unità immobiliari e relative pertinenze, adibite ad abitazione principale, purchè non accatastate in categoria A/1-A/8-A/9, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di I grado (genitori/figli o viceversa) è ridotta del 50% a condizione che:
  • il comodante risieda nello stesso comune (Lagosanto)
  • il comodante non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di  residenza nello stesso comune (Lagosanto) non classificata in A/1-A/8-A/9
  • il comodato sia registrato.
La Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) prevede una riduzione del 50% dell’IMU dovuta per una sola abitazione posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. L’immobile deve essere un’abitazione non locata o data in comodato d'uso, e posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto (non sono contemplate le altre ipotesi di soggettività passiva).

PAGAMENTO 
L'IMU si paga con modello F24, alle seguenti scadenze:
 dall'1 al 16 Giugno si versa una rata pari al 50% dell'imposta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune; dall'1 al 16 Dicembre si versa il saldo.
I versamenti vanno arrotondati all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore o pari a 0,49 centesimi oppure per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 0,50 centesimi. L’imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
CODICI TRIBUTO da utilizzare per il versamento dell'IMU sono:
3913 - IMU FABBRICATI RURALI USO STRUMENTALE
3914 - IMU TERRENI
3916 - IMU AREE FABBRICABILI
3918 - IMU ALTRI FABBRICATI
3925 - IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE  D –   
          STATO (per gli Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, la quota pari
           allo 0,76 per cento dell’aliquota è riservata allo Stato).
3930 - IMU PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO 
          CATASTALE D – COMUNE 
 
RAVVEDIMENTO OPEROSO (Art. 13 D.lgs 472/97)
Tutti contribuenti che non eseguono o eseguono in parte i versamenti alla dovute scadenze, possono regolarizzare gli omessi o parziali versamenti a mezzo ravvedimento operoso applicando minime sanzioni nelle seguenti misure:
  • la riduzione della sanzione ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  • la riduzione della sanzione ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;
  • la riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre i 90 giorni ed entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  • la riduzione della sanzione ad un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine di un anno dalla scadenza ed entro due anni dall'omissione;
  • la riduzione della sanzione ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine di due anni dall'omissione o dall'errore.
 
Gli interessi sono calcolati in base al tasso legale.
LA DICHIARAZIONE IMU
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con Dlgs. n. 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino variazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI/IMU in quanto compatibili.
All’interno del link “CALCOLO IMU ” nella parte sinistra sotto la voce “imposta unica comunale” è presente il modello di dichiarazione IMU e le relative istruzioni per la compilazione.
E’ possibile effettuare on-line il calcolo dell’imposta: “CALCOLO IMU ”
 
Per chiarimenti l’ufficio tributi è a disposizione mediante i seguenti contatti:
mail: barbara.bigoni@comune.lagosanto.fe.it
telefono: 0533 909526 Sig.ra Bigoni Barbara
giorni e orari apertura al pubblico:
martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00
in orari diversi si prega di contattare l'ufficio per un eventuale appuntamento.
 
 

 
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