Descrizione
L’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna ha disposto “l’attivazione della fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale dal 1 luglio al 15 settembre 2024 compresi, in base anche all’andamento delle condizioni meteo climatiche”.
Le azioni vietate e consentite con prescrizioni sono descritte nel “PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI EX L. N. 353/00. PERIODO 2022-2026”, come aggiornato con D.G.R. n. 1142 del 17/06/2024, e negli articoli 58, 59 e 60 del Titolo VI del regolamento Forestale Regionale N. 3 del 01/08/2018.
In particolare:
- l’Art. 58 prevede, al comma 5, che le attività di abbruciamento di residui vegetali derivanti dai lavori agricoli e forestali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità, i fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00;
- l’Art. 60 delinea, al comma 1, le pratiche da adottare al fine di prevenire l’innesco, come di seguito riportate: “Gli Enti di gestione delle linee ferroviarie, le Società di gestione delle autostrade, le Aziende di gestione o proprietarie di strade, gli Enti territoriali competenti ai sensi del codice stradale ed i proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali sono tenuti a mantenere sgombre da residui vegetali secchi e da rifiuti le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza confinanti con le aree boscate, arborate, arbustate o cespugliate. Tali pratiche escludono l'uso del fuoco”.